Cos’è lo scudo penale per i medici? Come funziona?
- Il nuovo decreto del Governo prevede lo scudo penale per medici e infermieri che somministrano il vaccino.
- Un intervento che protegge da responsabilità penale per i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose conseguenze all’inoculazione del vaccino ma ci sono dei limiti.
- L’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri esprimono le perplessità, la richiesta è quella di uno scudo penale totale.
Il personale che contrasta l’emergenza Covid-19 apprende due novità tra cui lo scudo penale introdotto dal nuovo decreto Covid.
Lo scudo penale per i medici: cos’è e come funziona
Parlando di scudo penale per i medici s’intende l’esclusione della responsabilità penale per i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose per chi è impegnato nell’inoculazione delle dosi del farmaco.
Una novità che dovrebbe proteggere il personale sanitario interpellato dopo gli eventi AstraZeneca, tuttavia la Federazione dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri esprime un malcontento.
“E’ incompleta e insufficiente la tutela penale per i professionisti, che hanno operato in un contesto straordinario“. Ad affermarlo è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli.
“I provvedimenti a tutela dell’operato dei professionisti durante il Covid non recepiscono appieno le richieste avanzate dal mondo medico, limitandosi a esimere i vaccinatori dalla punibilità per omicidio colposo e lesioni colpose a seguito della somministrazione del vaccino“, aggiunge Anelli.
I medici vorrebbero lo scudo penale totale anti Covid includendo gli aspetti di assistenza e cura dei malati di Covid.
I professionisti sanitari hanno lottato in prima linea durante questo anno di emergenza sanitaria, con turni massacranti, affrontando situazioni rischiose spesso senza evidenze scientifiche di riferimento esponendosi ogni giorno alla possibilità di denuncia.
Con il nuovo decreto del Governo, la situazione sembra non cambiare molto esonerando solamente l’atto della vaccinazione.
Cosa prevede il DL
“La punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”.
- La responsabilità medica sarà limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave, escludendo qualsiasi rivendicazione penale negli altri casi.
- Attivata la protezione da azioni giudiziarie, denunce, querele e richieste di risarcimento danni.
Per farvi intendere meglio di cosa stiamo parlando vi mostriamo un esempio pratico:
- se il professionista sanitario esegue correttamente la procedura di somministrazione del vaccino e il cittadino subisce una lesione a seguito del vaccino, il medico o l’infermiere non potranno essere richiamati a rispondere di eventuali danni;
- Il caso contrario invece sarebbe se l’operatore sanitario commettesse un errore nella somministrazione del vaccino (dose di farmaco eccessiva o inoculazione in una sede errata o la mancata osservazione del cittadino nei 15 minuti successivi alla somministrazione). In questi casi il professionista sanitario dovrà rispondere al danno.