Covid, prorogato al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni
ROMA (ITALPRESS) – Fino al 27 marzo, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. E’ una delle misure previste dal decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
“In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm -. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.
Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sè i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purchè entro i 30 chilometri dai confini.
(ITALPRESS).
“In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm -. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.
Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sè i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purchè entro i 30 chilometri dai confini.
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